Referendum sui Trattati europei. Presentata la proposta di legge. Adesso contano le firme e le responsabilità

E’ stata consegnata stamattina a Roma in Corte di Cassazione, la Proposta di Legge Costituzionale di Iniziativa Popolare per consentire il Referendum sulla denuncia dei trattati europei da parte dell’Italia, proposta di legge predisposta dalla Piattaforma Eurostop.

I presentatori della proposta di legge hanno adempiuto così al primo passo per porre al centro dell’agenda politica la possibilità che la popolazione possa finalmente esprimere il proprio punto di vista – con un referendum – sulla gabbia del vincolo esterno incarnato dai Trattati europei sottoscritti dal 1992 a oggi. Un vincolo, quello dei trattati, utilizzato come una clava contro le conquiste, i diritti sociali e le esigenze popolari massacrati sull’altare del rigore di bilancio e dei parametri imposti dai diktat dell’Unione Europea.

Nelle prossime settimane partirà la raccolta di firme sulla proposta di legge (ne occorreranno almeno 50mila) per poi consegnarla al Parlamento che dovrà discuterla ed eventualmente decidere – o respingere – il ricorso al referendum consultivo sulla materia indicata dalla proposta di legge.

La maggioranza parlamentare del 2018 almeno in apparenza non sembra di quelle blindate e schiacciate sull’europeismo subalterno che ha segnato le tappe della regressione sociale e civile dal 1992 a oggi.

Vero è che le dichiarazioni del candidato premier del M5S Di Maio nei colloqui al Quirinale – i tre Si ad Euro, Unione Europea e Nato – sembrano andare in direzione esattamente opposta alle posizioni e alle aspettative diffuse fino a oggi. La declinazione avanzata dalla Piattaforma Eurostop nell’elaborazione e nella campagna intorno a questa proposta di legge per il referendum sui trattati europei, è esattamente il contrario di quanto dichiarato da Di Maio. Si è infatti partiti dai tre NO – all’Unione Europea, all’euro e alla Nato – per impostare una battaglia a tutto campo sul piano democratico e del recupero della sovranità popolare sulle scelte strategiche del paese in materia economico/sociale e di politica internazionale.

Fino ad oggi in molti si sono nascosti dietro la foglia di fico che il referendum fosse una strada impraticabile. I fatti ci diranno che così può non essere. Adesso la possibilità è sul campo e ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità davanti al paese, ai settori popolari e ai propri elettori.

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Indizione di un referendum di indirizzo sulla denuncia da parte dell’Italia dei Trattati dell’Unione Europea

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto i quesiti indicati nell’articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. I quesiti da sottoporre a referendum sono i seguenti:

a) “Ritenete voi che lo Stato italiano debba denunciare il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per uscire dall’Unione Europea?”;

b) “Ritenete voi che lo Stato italiano debba denunciare il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal Compact) e il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), per consentire politiche espansive, che contribuiscano al superamento dell’attuale situazione di crisi economica, di disoccupazione e precarietà del lavoro, e alla garanzia di efficaci servizi pubblici?”.

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell’unità europea e il sostegno e la promozione dell’Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.

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