Il testo della proposta di legge per il referendum sui Trattati Europei

Pubblichiamo qui di seguito l’articolato della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per il referendum sui Trattati europei depositato venerdi 6 aprile alla Corte di Cassazione. A brevissimo saranno a disposizione i moduli per la raccolta delle firme.

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Indizione di un referendum di indirizzo sulla denuncia da parte dell’Italia dei Trattati dell’Unione Europea

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto i quesiti indicati nell’articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. I quesiti da sottoporre a referendum sono i seguenti:

a) “Ritenete voi che lo Stato italiano debba denunciare il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per uscire dall’Unione Europea?”;

b) “Ritenete voi che lo Stato italiano debba denunciare il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal Compact) e il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), per consentire politiche espansive, che contribuiscano al superamento dell’attuale situazione di crisi economica, di disoccupazione e precarietà del lavoro, e alla garanzia di efficaci servizi pubblici?”.

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell’unità europea e il sostegno e la promozione dell’Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.